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Capitolo 1

Selezioni del personale infermieristico

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si affidano a questionari scritti mediante cui verificare il livello di competenza su

tecniche e procedure infermieristiche.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al conseguimento, nella prova

scritta, del punteggio minimo previsto. Nei giorni precedenti allo svolgimento, la

commissione stabilisce le modalità e i contenuti della prova pratica che devono

comportare uguale impegno tecnico da parte di tutti i concorrenti. Nel caso in

cui la commissione decida di far effettuare ai candidati la stessa prova, deve pro-

porre tre prove con le medesime modalità previste per la prova scritta e poi far

procedere al sorteggio della prova d’esame. La prova pratica si considera superata

al raggiungimento del punteggio minimo di 14/20.

1.2.8

 Prova orale

L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica,

del punteggio minimo previsto. L’esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla pre-

senza dell’intera commissione in una sala aperta al pubblico e si considera superata

al conseguimento di un punteggio minimo pari a 14/20.

1.2.9

 Valutazione delle prove d’esame e punteggi minimi

Il punteggio complessivo per i titoli e le prove d’esame è pari a 100, così ripartito:

–– titoli: 30 punti;

–– prova scritta: 30 punti;

–– prova pratica: 20 punti;

–– prova orale: 20 punti.

Qualora il concorso preveda l’espletamento di due sole prove, i 100 punti sono così

ripartiti:

–– titoli: 40 punti;

–– prova pratica: 30 punti;

–– prova orale: 30 punti.

La valutazione dei titoli, limitata esclusivamente ai candidati presenti alla prova scrit-

ta, viene effettuata prima della correzione della prova stessa e il risultato viene reso

noto agli interessati prima di effettuare la prova orale.

La valutazione complessiva si determina sommando il voto conseguito alla valutazio-

ne dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma

dei voti attribuiti nella prova scritta, pratica e orale. Nei concorsi composti dalle tre

prove, il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di un pun-

teggio minimo pari a 21/30; il superamento della prova pratica e della prova orale è

subordinato al raggiungimento di un punteggio minimo pari a 14/20. Nei concorsi

composti soltanto da due prove (pratica e orale) invece, il superamento delle stesse è

subordinato al raggiungimento di un punteggio minimo di 21/30 in ognuna di esse.

1.2.10

 Formulazione della graduatoria

La commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito

dei candidati, che viene approvata con provvedimento del legale rappresentante

dell’ente pubblico e risulta immediatamente efficace. Essa viene pubblicata nel