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Capitolo 1
Selezioni del personale infermieristico
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si affidano a questionari scritti mediante cui verificare il livello di competenza su
tecniche e procedure infermieristiche.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al conseguimento, nella prova
scritta, del punteggio minimo previsto. Nei giorni precedenti allo svolgimento, la
commissione stabilisce le modalità e i contenuti della prova pratica che devono
comportare uguale impegno tecnico da parte di tutti i concorrenti. Nel caso in
cui la commissione decida di far effettuare ai candidati la stessa prova, deve pro-
porre tre prove con le medesime modalità previste per la prova scritta e poi far
procedere al sorteggio della prova d’esame. La prova pratica si considera superata
al raggiungimento del punteggio minimo di 14/20.
1.2.8
Prova orale
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica,
del punteggio minimo previsto. L’esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla pre-
senza dell’intera commissione in una sala aperta al pubblico e si considera superata
al conseguimento di un punteggio minimo pari a 14/20.
1.2.9
Valutazione delle prove d’esame e punteggi minimi
Il punteggio complessivo per i titoli e le prove d’esame è pari a 100, così ripartito:
–– titoli: 30 punti;
–– prova scritta: 30 punti;
–– prova pratica: 20 punti;
–– prova orale: 20 punti.
Qualora il concorso preveda l’espletamento di due sole prove, i 100 punti sono così
ripartiti:
–– titoli: 40 punti;
–– prova pratica: 30 punti;
–– prova orale: 30 punti.
La valutazione dei titoli, limitata esclusivamente ai candidati presenti alla prova scrit-
ta, viene effettuata prima della correzione della prova stessa e il risultato viene reso
noto agli interessati prima di effettuare la prova orale.
La valutazione complessiva si determina sommando il voto conseguito alla valutazio-
ne dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma
dei voti attribuiti nella prova scritta, pratica e orale. Nei concorsi composti dalle tre
prove, il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di un pun-
teggio minimo pari a 21/30; il superamento della prova pratica e della prova orale è
subordinato al raggiungimento di un punteggio minimo pari a 14/20. Nei concorsi
composti soltanto da due prove (pratica e orale) invece, il superamento delle stesse è
subordinato al raggiungimento di un punteggio minimo di 21/30 in ognuna di esse.
1.2.10
Formulazione della graduatoria
La commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito
dei candidati, che viene approvata con provvedimento del legale rappresentante
dell’ente pubblico e risulta immediatamente efficace. Essa viene pubblicata nel