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Capitolo 1

Il Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri

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www.

edises

.it

Infatti, fin dalla sua costituzione, risalente alle Regie Patenti del

13 luglio 1814

, le Istituzio-

ni attribuirono all’allora “Corpo dei Carabinieri Reali” la

duplice funzione

di

difesa dello Sta-

to

e di

tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

.

Già dalle origini, erano considerati primo Corpo dell’Armata di terra e nel tempo hanno man-

tenuto questo privilegio, anche nell’ambito dell’Esercito del Regno d’Italia e nel 1922 furo-

no definiti

“Forza Armata in servizio permanente di pubblica sicurezza”

, anticipando la for-

mulazione della L. 121/1981.

1.4 Compiti istituzionali dell’Arma

In ragione della sua peculiare connotazione di

Forza militare di polizia a competenza ge-

nerale

, all’Arma dei Carabinieri sono affidati i seguenti compiti:

a)

militari

:

concorso alla

difesa della Patria

e alla

salvaguardia

delle libere istituzioni e del bene

della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;

partecipazione:

- alle

operazioni militari in Italia e all’estero

sulla base della pianificazione d’im-

piego delle Forze Armate stabilita dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;

- a

operazioni di polizia militare all’estero

e, sulla base di accordi e mandati in-

ternazionali, concorso alla

ricostituzione dei corpi di polizia locali

nelle aree di

presenza delle Forze Armate in missioni di supporto alla pace;

esercizio esclusivo delle funzioni di

polizia militare e sicurezza

per le Forze Armate;

esercizio delle funzioni di

polizia giudiziaria militare

alle dipendenze degli organi

della giustizia militare;

sicurezza delle

rappresentanze diplomatiche e consolari

italiane, ivi compresa quel-

la degli uffici degli addetti militari all’estero;

assistenza

ai comandi e alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel terri-

torio nazionale;

concorso al

servizio di mobilitazione

;

b) di

polizia

:

esercizio delle funzioni di

polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica

;

quale

struttura operativa nazionale di protezione civile

, assicurazione della conti-

nuità del servizio d’istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamità, concorrendo a

prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi.

1.5 Dipendenze gerarchiche e funzionali

L’Arma dei Carabinieri, collocata autonomamente nell’ambito del

Ministero della Difesa

con

il rango di Forza Armata, è Forza di Polizia a competenza generale e in servizio permanente di

pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferitele dalle norme in vigore, e dipende:

– tramite il Comandante Generale, dal

Capo di Stato Maggiore della Difesa

per quanto at-

tiene ai compiti militari;

– funzionalmente dal

Ministro dell’Interno

, per quanto attiene ai compiti di tutela dell’or-

dine e della sicurezza pubblica.