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Capitolo 24

Il bilancio d’esercizio. Normativa civilistica, principi contabili nazionali e internazionali

509

www.

edises

.it

>

un

bilancio delle micro-imprese

, che ricalca la struttura del bilancio in forma ab-

breviata ma si distingue da esso per la possibilità di non redigere la nota integrativa

(

par. 24.12).

Ai sensi del comma 1 dell’art. 12 (Disposizioni nali, transitorie) di tale decreto,

tutte le disposizioni in esso contenute sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 e

applicate ai bilanci relativi agli esercizi nanziari aventi inizio a partire da tale data.

24.5

Il bilancio d’esercizio redatto secondo la normativa

civilistica

Il bilancio d’esercizio che le imprese hanno l’obbligo di comunicare periodicamen-

te all’esterno (cd.

bilancio legale

o bilancio destinato alla pubblicazione), af nché

tutti i soggetti interessati possano disporre di informazioni sull’andamento dell’atti-

vità aziendale, è oggetto di disciplina normativa.

Ai sensi del 1° comma dell’art. 2423 c.c. (Redazione del bilancio), così come no-

vellato dal D.Lgs. n. 139/2015 (art. 6, comma 2, lett. a), il

bilancio

, il cui obbligo

di redazione grava sugli

amministratori

, è un documento unitario costituito dallo

stato patrimoniale

, dal

conto economico

, dal

rendiconto nanziario

e dalla

nota

integrativa

.

Si consideri che la predisposizione obbligatoria del rendiconto nanziario è disposta

dall’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 139/2015, per i bilanci redatti a partire dal 31 di-

cembre 2016. Tale documento è disciplinato nel contenuto da un nuovo articolo del

codice civile: art. 2425

ter

.

Il bilancio d’esercizio evidenzia la genesi del reddito di esercizio (conto economi-

co) e la composizione quali-quantitativa del capitale di funzionamento (stato pa-

trimoniale). Il reddito che si evince dal conto economico è proprio la variazione

che il patrimonio netto, rappresentato nello stato patrimoniale, ha subito nel corso

dell’esercizio per effetto della gestione. Il reddito di esercizio risulta sia nello stato

patrimoniale sia nel conto economico. Nella pratica operativa, si determina dappri-

ma il reddito di esercizio attraverso il conto economico e poi lo si riporta nello stato

patrimoniale.

24.5.1

I postulati del bilancio d’esercizio

I

postulati

(o

clausole generali

o

principi fondamentali

) del bilancio d’esercizio,

che sono contenuti nell’art. 2423 c.c., rappresentano le regole fondamentali, gerar-

chicamente superiori a tutte le altre, cui devono informarsi sia i principi di reda-

zione sia i principi contabili relativi alle singole voci che compongono il bilancio

d’esercizio.

Tra i diversi postulati, un ruolo di assoluta preminenza è rivestito da quello della

chiarezza

e da quello della

rappresentazione veritiera e corretta

, contenuti nel 2°

comma dell’art. 2423 c.c., il quale dispone che il bilancio d’esercizio

deve essere redatto

con

chiarezza

e deve rappresentare in modo

veritiero

e

corretto

la situazione patrimoniale e

nanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio

.