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508

Parte Seconda

Contenuti disciplinari

Sezione VII

Il bilancio di esercizio

www.

edises

.it

In particolare, il provvedimento previde modi cazioni di struttura dello stato patri-

moniale e l’introduzione di un contenuto minimale del conto pro tti e perdite.

La disciplina del bilancio d’esercizio è stata successivamente riformata dal capo II del

decreto legislativo 9 aprile

1991

, n. 127, con cui è stata data attuazione alle direttive n.

78/660/CEE (IV direttiva) e 83/349/CEE (VII direttiva) in materia societaria, rispetti-

vamente concernenti il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato. Le modi cazioni

apportate nel 1991 alla disciplina del bilancio di esercizio riguardano la struttura dei

documenti contabili, il contenuto della relazione degli amministratori, scissa in due

documenti (la relazione sulla gestione e la nota integrativa) e le regole di valutazione.

Il 29 giugno

2013

è stata pubblicata, nella Gazzetta Uf ciale dell’Unione Europea, la

direttiva 26 giugno 2013 n. 2013/34/UE del Parlamento e del Consiglio che riguarda

i

bilanci d’esercizio

, i bilanci

consolidati

e le

relative relazioni

di alcune tipologie di

imprese dei Paesi membri dell’Unione europea.

La direttiva, che

sostituisce

la normativa comunitaria,

abrogando

la IV e la VII di-

rettiva sul diritto societario (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE) e modi cando

la direttiva n. 2006/43/CE in materia di revisione legale, tende principalmente a

migliorare la portata informativa del documento contabile

e ad avviare un processo

di

sempli cazione degli oneri amministrativi

,

e quindi del carico normativo, che

regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.

Le innovazioni introdotte mirano a rendere più trasparenti i rapporti commerciali

tra imprese residenti in uno Stato UE e soggetti residenti in uno Stato UE diverso. In

particolare, tali innovazioni rispondono ai seguenti obiettivi:

>

ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese

e sempli carne la relativa disciplina;

>

migliorare la comparabilità dell’informativa resa con i bilanci;

>

tutelare l’interesse degli utilizzatori dei bilanci con una corretta rappresentazione

delle informazioni contabili più rilevanti;

>

migliorare la trasparenza relativa ai pagamenti effettuati ai governi da parte delle

grandi imprese e degli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o

che utilizzano aree forestali primarie.

Tra i destinatari delle nuove disposizioni vi sono le società di capitali (s.p.a. e s.a.p.a.)

e le società di persone (s.r.l.) i cui soci diretti o indiretti siano imprese di capitali.

In tema di bilancio di esercizio, la Direttiva delinea le regole di composizione, i prin-

cipi generali di redazione, la valutazione delle immobilizzazioni, la composizione

dello stato patrimoniale e del conto economico e le disposizioni relative alle singole

voci, e il contenuto della nota integrativa.

Le disposizioni contenute nella direttiva 2013/34/UE sono state recepite in Italia con

il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, di attuazione della direttiva.

Il D.Lgs. n. 139/2015 prevede tre tipologie di bilancio collegate alla dimensione

dell’impresa:

>

un

bilancio ordinario

, formato da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto

nanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione;

>

un

bilancio in forma abbreviata

, formato da stato patrimoniale, conto economico e

nota integrativa, con esonero dalla redazione del rendiconto nanziario e possibi-

lità di non redigere la relazione sulla gestione (

par. 24.11);