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Parte Seconda
Contenuti disciplinari
Sezione VII
Il bilancio di esercizio
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In particolare, il provvedimento previde modi cazioni di struttura dello stato patri-
moniale e l’introduzione di un contenuto minimale del conto pro tti e perdite.
La disciplina del bilancio d’esercizio è stata successivamente riformata dal capo II del
decreto legislativo 9 aprile
1991
, n. 127, con cui è stata data attuazione alle direttive n.
78/660/CEE (IV direttiva) e 83/349/CEE (VII direttiva) in materia societaria, rispetti-
vamente concernenti il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato. Le modi cazioni
apportate nel 1991 alla disciplina del bilancio di esercizio riguardano la struttura dei
documenti contabili, il contenuto della relazione degli amministratori, scissa in due
documenti (la relazione sulla gestione e la nota integrativa) e le regole di valutazione.
Il 29 giugno
2013
è stata pubblicata, nella Gazzetta Uf ciale dell’Unione Europea, la
direttiva 26 giugno 2013 n. 2013/34/UE del Parlamento e del Consiglio che riguarda
i
bilanci d’esercizio
, i bilanci
consolidati
e le
relative relazioni
di alcune tipologie di
imprese dei Paesi membri dell’Unione europea.
La direttiva, che
sostituisce
la normativa comunitaria,
abrogando
la IV e la VII di-
rettiva sul diritto societario (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE) e modi cando
la direttiva n. 2006/43/CE in materia di revisione legale, tende principalmente a
migliorare la portata informativa del documento contabile
e ad avviare un processo
di
sempli cazione degli oneri amministrativi
,
e quindi del carico normativo, che
regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.
Le innovazioni introdotte mirano a rendere più trasparenti i rapporti commerciali
tra imprese residenti in uno Stato UE e soggetti residenti in uno Stato UE diverso. In
particolare, tali innovazioni rispondono ai seguenti obiettivi:
>
ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese
e sempli carne la relativa disciplina;
>
migliorare la comparabilità dell’informativa resa con i bilanci;
>
tutelare l’interesse degli utilizzatori dei bilanci con una corretta rappresentazione
delle informazioni contabili più rilevanti;
>
migliorare la trasparenza relativa ai pagamenti effettuati ai governi da parte delle
grandi imprese e degli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o
che utilizzano aree forestali primarie.
Tra i destinatari delle nuove disposizioni vi sono le società di capitali (s.p.a. e s.a.p.a.)
e le società di persone (s.r.l.) i cui soci diretti o indiretti siano imprese di capitali.
In tema di bilancio di esercizio, la Direttiva delinea le regole di composizione, i prin-
cipi generali di redazione, la valutazione delle immobilizzazioni, la composizione
dello stato patrimoniale e del conto economico e le disposizioni relative alle singole
voci, e il contenuto della nota integrativa.
Le disposizioni contenute nella direttiva 2013/34/UE sono state recepite in Italia con
il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, di attuazione della direttiva.
Il D.Lgs. n. 139/2015 prevede tre tipologie di bilancio collegate alla dimensione
dell’impresa:
>
un
bilancio ordinario
, formato da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
nanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione;
>
un
bilancio in forma abbreviata
, formato da stato patrimoniale, conto economico e
nota integrativa, con esonero dalla redazione del rendiconto nanziario e possibi-
lità di non redigere la relazione sulla gestione (
par. 24.11);