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Capitolo 24

Il bilancio d’esercizio. Normativa civilistica, principi contabili nazionali e internazionali

507

www.

edises

.it

Nelle

società di capitali

il bilancio d’esercizio ricopre diverse funzionalità, è al tem-

po stesso strumento di informazione interna, esterna e di gestione. È redatto dagli

amministratori e approvato dall’assemblea dei soci; inoltre, trattandosi, come più

volte ricordato, di un documento di concreta utilità per un folto numero di destina-

tari, deve essere reso noto all’esterno attraverso forme di

pubblicità

ssate dalla legge.

Dopo la sua approvazione, deve essere depositato a cura degli amministratori presso

l’uf cio del registro delle imprese o inviato allo stesso a mezzo raccomandata (art.

2435, comma 1, c.c.).

Il bilancio di esercizio deve essere compilato secondo le norme e i principi ssati

dal

codice civile

, dal

Testo Unico delle imposte sui redditi

e dai

principi contabili

nazionali e internazionali

. Questi ultimi rappresentano una serie di regole tecnico-

ragionieristiche, universalmente riconosciute a livello nazionale (i primi) e interna-

zionale (i secondi), che interpretano e integrano le previsioni di legge per risolvere

aspetti pratici e per consentire al bilancio di assolvere pienamente alle proprie -

nalità.

24

.3

I principi contabili nella redazione del bilancio d’esercizio

Il legislatore indica alcuni criteri generali da seguire nella

redazione del bilancio

e ciò fa sì che siano necessarie integrazioni e interpretazioni in chiave tecnica delle

disposizioni di legge che possano fornire soluzioni uniche e ampiamente condivi-

se riferite alle numerose casistiche che in uenzano la formazione del bilancio. Tali

nalità sono assolte dai

principi contabili

,

nazionali e internazionali

, vale a dire

dall’insieme di regole

essibili

che trovano fondamento nella pratica, elaborati da

organismi nazionali e internazionali, i cui membri sono le associazioni di categoria

dotate delle competenze tecniche necessarie e professionalmente coinvolte nella con-

divisione di regole tecniche comuni (

par. 14.6).

Occorre ricordare che l’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 139/2015 – di modi ca del

contenuto del bilancio d’esercizio così come disciplinato dal codice civile – impone

all’OIC di aggiornare i principi contabili nazionali, sulla base delle nuove disposizio-

ni contenute nel decreto medesimo.

24.4

Evoluzione della normativa in tema di bilancio di esercizio

Una disciplina organica del bilancio di esercizio non è mai stata emanata prima del

1942, anno di entrata in vigore del codice civile.

Il codice di commercio del

1882

prevedeva, per la disciplina del bilancio di esercizio,

il solo articolo 176, in cui erano espresse regole attinenti alle funzioni e al contenuto

del bilancio, nalizzato a “dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le

perdite sofferte” e a indicare distintamente il “capitale sociale realmente esistente” e

la “somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo”.

Il codice civile del

1942

sostituì a tale sintetica regolamentazione una disciplina più

organica, introducendo la predisposizione di un contenuto minimo dello stato patri-

moniale e ssando regole e criteri di valutazione.

Nel

1974

, il disposto del codice civile in tema di bilancio di esercizio fu integrato con

il D.L. n. 95/1974 (conv. in L. n. 216/1974) istitutivo della CONSOB (

par. 37.4.1).