

Capitolo 24
Il bilancio d’esercizio. Normativa civilistica, principi contabili nazionali e internazionali
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Nelle
società di capitali
il bilancio d’esercizio ricopre diverse funzionalità, è al tem-
po stesso strumento di informazione interna, esterna e di gestione. È redatto dagli
amministratori e approvato dall’assemblea dei soci; inoltre, trattandosi, come più
volte ricordato, di un documento di concreta utilità per un folto numero di destina-
tari, deve essere reso noto all’esterno attraverso forme di
pubblicità
ssate dalla legge.
Dopo la sua approvazione, deve essere depositato a cura degli amministratori presso
l’uf cio del registro delle imprese o inviato allo stesso a mezzo raccomandata (art.
2435, comma 1, c.c.).
Il bilancio di esercizio deve essere compilato secondo le norme e i principi ssati
dal
codice civile
, dal
Testo Unico delle imposte sui redditi
e dai
principi contabili
nazionali e internazionali
. Questi ultimi rappresentano una serie di regole tecnico-
ragionieristiche, universalmente riconosciute a livello nazionale (i primi) e interna-
zionale (i secondi), che interpretano e integrano le previsioni di legge per risolvere
aspetti pratici e per consentire al bilancio di assolvere pienamente alle proprie -
nalità.
24
.3
I principi contabili nella redazione del bilancio d’esercizio
Il legislatore indica alcuni criteri generali da seguire nella
redazione del bilancio
e ciò fa sì che siano necessarie integrazioni e interpretazioni in chiave tecnica delle
disposizioni di legge che possano fornire soluzioni uniche e ampiamente condivi-
se riferite alle numerose casistiche che in uenzano la formazione del bilancio. Tali
nalità sono assolte dai
principi contabili
,
nazionali e internazionali
, vale a dire
dall’insieme di regole
essibili
che trovano fondamento nella pratica, elaborati da
organismi nazionali e internazionali, i cui membri sono le associazioni di categoria
dotate delle competenze tecniche necessarie e professionalmente coinvolte nella con-
divisione di regole tecniche comuni (
par. 14.6).
Occorre ricordare che l’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 139/2015 – di modi ca del
contenuto del bilancio d’esercizio così come disciplinato dal codice civile – impone
all’OIC di aggiornare i principi contabili nazionali, sulla base delle nuove disposizio-
ni contenute nel decreto medesimo.
24.4
Evoluzione della normativa in tema di bilancio di esercizio
Una disciplina organica del bilancio di esercizio non è mai stata emanata prima del
1942, anno di entrata in vigore del codice civile.
Il codice di commercio del
1882
prevedeva, per la disciplina del bilancio di esercizio,
il solo articolo 176, in cui erano espresse regole attinenti alle funzioni e al contenuto
del bilancio, nalizzato a “dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le
perdite sofferte” e a indicare distintamente il “capitale sociale realmente esistente” e
la “somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo”.
Il codice civile del
1942
sostituì a tale sintetica regolamentazione una disciplina più
organica, introducendo la predisposizione di un contenuto minimo dello stato patri-
moniale e ssando regole e criteri di valutazione.
Nel
1974
, il disposto del codice civile in tema di bilancio di esercizio fu integrato con
il D.L. n. 95/1974 (conv. in L. n. 216/1974) istitutivo della CONSOB (
par. 37.4.1).