Previous Page  28 / 32 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 28 / 32 Next Page
Page Background

8

PARTE PRIMA - DIVENTARE MARESCIALLO DELL’ARMA DEI CARABINIERI

In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai Luogotenenti possono essere af-

fidati incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo fra quelli di cui sopra, secon-

do la graduazione ed i criteri fissati con determinazione del Comandante Generale dell’Arma

dei Carabinieri.

All’atto dell’acquisizione della qualifica, i Marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla

frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del Comandan-

te Generale dell’Arma dei carabinieri.

1.6 Le prove di selezione del concorso pubblico

Il bando di arruolamento per Allievo Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri viene pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale – 4

a

serie speciale e dalla data di pubblicazione ed entro 30 giorni è

possibile presentare domanda di partecipazione se ricorrono i requisiti appresso riassunti,

esclusivamente attraverso il portale dei concorsi online del sito istituzionale dell’Arma se-

guendo la procedura impartita.

1.6.1 I

requisiti di

partecipazione

Possono produrre domanda di partecipazione al concorso:

a) i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quello

degli Appuntati e Carabinieri, nonché gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del

termine per la presentazione delle domande:

1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamen-

te inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all’effettuazione delle prove di

efficienza fisica previste;

2) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito del-

la frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integra-

to dal corso annuale previsto per l’accesso alle università dall’articolo 1 della Legge

11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni;

3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di età. Gli aumenti dei li-

miti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applica-

no ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori;

4) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferio-

re a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

5) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferio-

re a due anni, una qualifica inferiore a “nella media” ovvero, in rapporti informativi,

giudizi corrispondenti;

6) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo bien-

nio;

7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione

della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di con-

danna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento

del 26° anno di età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà geni-

toriale se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una du-

rata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato a 28 anni.