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PARTE PRIMA - DIVENTARE MARESCIALLO DELL’ARMA DEI CARABINIERI
In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai Luogotenenti possono essere af-
fidati incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo fra quelli di cui sopra, secon-
do la graduazione ed i criteri fissati con determinazione del Comandante Generale dell’Arma
dei Carabinieri.
All’atto dell’acquisizione della qualifica, i Marescialli aiutanti luogotenenti sono ammessi alla
frequenza di corsi i cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del Comandan-
te Generale dell’Arma dei carabinieri.
1.6 Le prove di selezione del concorso pubblico
Il bando di arruolamento per Allievo Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri viene pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale – 4
a
serie speciale e dalla data di pubblicazione ed entro 30 giorni è
possibile presentare domanda di partecipazione se ricorrono i requisiti appresso riassunti,
esclusivamente attraverso il portale dei concorsi online del sito istituzionale dell’Arma se-
guendo la procedura impartita.
1.6.1 I
requisiti di
partecipazione
Possono produrre domanda di partecipazione al concorso:
a) i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quello
degli Appuntati e Carabinieri, nonché gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamen-
te inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all’effettuazione delle prove di
efficienza fisica previste;
2) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito del-
la frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integra-
to dal corso annuale previsto per l’accesso alle università dall’articolo 1 della Legge
11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni;
3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di età. Gli aumenti dei li-
miti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applica-
no ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori;
4) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferio-
re a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
5) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferio-
re a due anni, una qualifica inferiore a “nella media” ovvero, in rapporti informativi,
giudizi corrispondenti;
6) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo bien-
nio;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione
della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di con-
danna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento
del 26° anno di età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà geni-
toriale se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una du-
rata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato a 28 anni.