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IL MARESCIALLO DELL’ARMA DEI CARABINIERI

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– 30.063 Ispettori (Marescialli);

– 20.338 Sovrintendenti (Brigadieri);

– 62.702 Appuntati e Carabinieri.

La forza effettiva è invece di circa 112.000 unità.

L’Arma dei Carabinieri, costituita da Carabinieri e Appuntati, Sovrintendenti, Ispettori e Uf-

ficiali, ha suddiviso il ruolo Marescialli, nei seguenti gradi crescenti:

• Maresciallo

• Maresciallo ordinario

• Maresciallo capo

• Maresciallo aiutante – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza

• Luogotenente

1.5.1 F

ormazione

e

funzioni

Il corso di formazione degli Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri ha durata trienna-

le – per i vincitori del concorso pubblico – e prevede un addestramento fisico, militare e pro-

fessionale; ha invece durata annuale il corso per i vincitori del concorso interno riservato al

personale dell’Arma.

In particolare, gli ammessi al

corso triennale

frequentano un iter formativo su impostazione

universitaria, al termine del quale, oltre al grado di Maresciallo, conseguono la laurea in “Scien-

ze Giuridiche della Sicurezza” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Stu-

di di Roma Tor Vergata.

Alla formazione provvede la Scuola Marescialli e Brigadieri, con sede in Firenze, articolata

su due Reggimenti (l’uno a Firenze e l’altro a Velletri - Roma) oltre a provvedere all’aggior-

namento professionale degli stessi.

Gli anni di corso si svolgono tra Velletri (RM) e Firenze; gli allievi giudicati idonei al termi-

ne del secondo anno di corso vengono nominati Marescialli.

Il successivo impiego, anche se è ovviamente subordinato alle preminenti esigenze di servi-

zio, è stabilito anche in base all’analisi delle preferenze degli Allievi Marescialli, ai quali è

consentito, al termine del corso, indicare tre Regioni amministrative di preferenza, esclusa

quella di origine. Per aspirare a un successivo trasferimento nella Regione di provenienza,

sarà necessario aver prestato almeno otto anni di servizio.

Agli appartenenti al ruolo Ispettori sono attribuite le

qualifiche

di agente di Pubblica Sicu-

rezza e di ufficiale di Polizia Giudiziaria, di conseguenza, oltre ai compiti di carattere milita-

re previsti dalle disposizioni in vigore, essi svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di po-

lizia giudiziaria. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impe-

dimento ed essere preposti al comando di Stazione Carabinieri, unità operative o addestrati-

ve, con le connesse responsabilità per le direttive ed istruzioni impartite e per i risultati con-

seguiti, nonché assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di più unità ope-

rative, nell’ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l’attività svolta.

Inoltre, al personale in questione possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi ed ad-

destrativi e di insegnamento, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini. I marescialli aiu-

tanti sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali, coordi-

nano anche l’attività del personale del proprio ruolo e, ove sostituiscano i superiori gerarchi-

ci nella direzione di uffici o reparti, assumono anche la qualifica di ufficiale di Pubblica Sicu-

rezza.