

www.
edises
.it
14
Libro I
Diritto costituzionale ed elementi di diritto regionale
>
il
sottosuolo
, che è soggetto alla sovranità dello Stato;
>
le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto
alla sovranità di alcuno Stato, che sono considerati come territorio italiano (
terri-
torio uttuante
).
Lo Stato italiano, per norma consuetudinaria di diritto internazionale, rinuncia inve-
ce alla sovranità sulle sedi e rappresentanze diplomatiche di altri Stati in Italia (
im-
munità territoriale
).
2.2.3
La sovranità
La sovranità è la
potestà di governo suprema, esclusiva ed originaria
esercitata su
un determinato territorio. Per «potestà di governo suprema» si intende, in ultima
analisi, la possibilità di far valere i propri comandi in forma coattiva, attraverso il
monopolio
dell’uso della forza
. In tale accezione si parla di
sovranità interna
, esercitata
nei confronti di coloro che sono stanziati su quel territorio. Tale potere è
esclusivo
,
in quanto esclude ogni altra potestà su quel territorio, e
originario
, poiché non trova
il suo fondamento in altro potere ad esso sovraordinato. In quanto autonomo ed in-
dipendente da altri poteri, lo Stato esercita anche una
sovranità esterna
. Ogni altra
potestà di governo esercitata su quel territorio è, quindi,
derivata
dall’ordinamento
statale.
La sovranità è un attributo dello Stato, ma nel corso dei secoli si è molto discusso su
chi fosse il titolare di tale potestà suprema. Nelle Costituzioni del secondo dopoguer-
ra la sovranità è attribuita al
popolo
, che la esercita però, non attraverso le forme
della
democrazia diretta
, auspicata dal losofo politico francese Rousseau, o almeno
non soltanto in tale modo.
La sovranità popolare non è assoluta e illimitata, ma si esercita nelle forme e nei limi-
ti indicati da un testo fondamentale, la Costituzione, che non può essere modi cato
con semplici leggi ordinarie, ma richiede un procedimento aggravato non disponibi-
le dalle maggioranze parlamentari (
Costituzione rigida
). In questo modo si innesta-
no le istituzioni rappresentative proprie dei regimi liberali in realtà compiutamente
democratiche (
democrazia rappresentativa
).
2.3
Le funzioni dello Stato
Lo Stato persegue nalità di interesse generale (o, meglio, di “interesse pubblico”
poiché speci cate in fonti del diritto), attraverso l’esercizio dell’attività legislativa
(imponendo, cioè, norme) e che riguardano, in particolare, la
difesa dello Stato e
dei suoi cittadini
, il mantenimento dell’
ordine interno
e, secondo una più moderna
concezione di Stato, anche la garanzia di un livello adeguato di benessere sociale
(cosiddetto
welfare
).
Per il conseguimento di suddetti ni, l’attività dello Stato si esplica attraverso un
insieme di
funzioni
o
poteri
.
Secondo la teoria elaborata dal losofo francese Montesquieu (1689-1755), ma antici-
pata dall’inglese John Locke (1632-1704), l’operato dello Stato deve svolgersi secondo
una
divisione dei poteri
in legislativo, esecutivo e giudiziario.