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14

Libro I

Diritto costituzionale ed elementi di diritto regionale

>

il

sottosuolo

, che è soggetto alla sovranità dello Stato;

>

le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto

alla sovranità di alcuno Stato, che sono considerati come territorio italiano (

terri-

torio uttuante

).

Lo Stato italiano, per norma consuetudinaria di diritto internazionale, rinuncia inve-

ce alla sovranità sulle sedi e rappresentanze diplomatiche di altri Stati in Italia (

im-

munità territoriale

).

2.2.3

La sovranità

La sovranità è la

potestà di governo suprema, esclusiva ed originaria

esercitata su

un determinato territorio. Per «potestà di governo suprema» si intende, in ultima

analisi, la possibilità di far valere i propri comandi in forma coattiva, attraverso il

monopolio

dell’uso della forza

. In tale accezione si parla di

sovranità interna

, esercitata

nei confronti di coloro che sono stanziati su quel territorio. Tale potere è

esclusivo

,

in quanto esclude ogni altra potestà su quel territorio, e

originario

, poiché non trova

il suo fondamento in altro potere ad esso sovraordinato. In quanto autonomo ed in-

dipendente da altri poteri, lo Stato esercita anche una

sovranità esterna

. Ogni altra

potestà di governo esercitata su quel territorio è, quindi,

derivata

dall’ordinamento

statale.

La sovranità è un attributo dello Stato, ma nel corso dei secoli si è molto discusso su

chi fosse il titolare di tale potestà suprema. Nelle Costituzioni del secondo dopoguer-

ra la sovranità è attribuita al

popolo

, che la esercita però, non attraverso le forme

della

democrazia diretta

, auspicata dal losofo politico francese Rousseau, o almeno

non soltanto in tale modo.

La sovranità popolare non è assoluta e illimitata, ma si esercita nelle forme e nei limi-

ti indicati da un testo fondamentale, la Costituzione, che non può essere modi cato

con semplici leggi ordinarie, ma richiede un procedimento aggravato non disponibi-

le dalle maggioranze parlamentari (

Costituzione rigida

). In questo modo si innesta-

no le istituzioni rappresentative proprie dei regimi liberali in realtà compiutamente

democratiche (

democrazia rappresentativa

).

2.3

Le funzioni dello Stato

Lo Stato persegue nalità di interesse generale (o, meglio, di “interesse pubblico”

poiché speci cate in fonti del diritto), attraverso l’esercizio dell’attività legislativa

(imponendo, cioè, norme) e che riguardano, in particolare, la

difesa dello Stato e

dei suoi cittadini

, il mantenimento dell’

ordine interno

e, secondo una più moderna

concezione di Stato, anche la garanzia di un livello adeguato di benessere sociale

(cosiddetto

welfare

).

Per il conseguimento di suddetti ni, l’attività dello Stato si esplica attraverso un

insieme di

funzioni

o

poteri

.

Secondo la teoria elaborata dal losofo francese Montesquieu (1689-1755), ma antici-

pata dall’inglese John Locke (1632-1704), l’operato dello Stato deve svolgersi secondo

una

divisione dei poteri

in legislativo, esecutivo e giudiziario.