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Capitolo 2
Lo Stato
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Stato, dal quale scaturiscono sia diritti (come quello di votare) che doveri (di solida-
rietà economica, sociale, politica).
Il popolo si distingue così dalla
popolazione
, che identi ca più genericamente co-
loro che risiedono, anche temporaneamente, in un determinato territorio. Ancora
diverso è il concetto di
Nazione
, che identi ca una comunità caratterizzata dalla
comunanza di lingua, razza, costumi e religione.
Ogni Stato ssa i criteri di attribuzione della propria
cittadinanza
. In Italia le moda-
lità di acquisto della cittadinanza sono disciplinate dalla L. 5-2-1992, n. 91, in base
alla quale è cittadino italiano chi nasce da genitori italiani, ovunque la sua nascita
avvenga (
ius sanguinis
) o, ancora, chi nasce nel territorio della Repubblica se entram-
bi i genitori sono ignoti o apolidi o il glio non segue la cittadinanza dei genitori
secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono (
ius soli
); è altresì cittadino
italiano il glio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, salvo che sia provato
il possesso di altra cittadinanza. Sono comunque previste delle ipotesi in cui la citta-
dinanza può essere acquisita anche per concessione dello Stato o per estensione, a
seguito del veri carsi di determinati eventi (L. 91/1992). La stessa legge disciplina i
casi di revoca e di riacquisto della cittadinanza.
L’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) introduce,
accanto alla cittadinanza nazionale, propria degli Stati membri, la
cittadinanza eu-
ropea
: sono cittadini europei tutti coloro che hanno la cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea. Ai cittadini si contrappongono gli
apolidi
(che non
hanno cittadinanza in alcuno Stato).
Al popolo appartiene originariamente il potere costituente (può modi care il pro-
prio ordinamento giuridico).
2.2.2
Il territorio
Il territorio è quella parte della
super cie terrestre su cui il popolo è stabilmente
stanziato e sulla quale lo Stato esercita il suo potere di imperio
; esso è delimitato dai
suoi
con ni
che risultano da un atto di riconoscimento degli Stati con nanti o da un
lungo e incontestato possesso. Talora i con ni coincidono con divisioni naturali tra
due o più parti della super cie terrestre ( umi, catene di montagne).
La
stabilità territoriale
di una comunità è condizione necessaria per la nascita e la
sopravvivenza dello Stato. Il territorio italiano comprende:
>
la
terraferma
, delimitata da con ni naturali o arti ciali;
>
il
mare territoriale
, vale a dire la zona di mare dell’estensione di dodici miglia ma-
rine lungo le coste della penisola e delle isole (art. 2 cod. nav.);
>
la
zona economica esclusiva
, vale a dire la zona al di là del mare territoriale e ad
esso adiacente, in cui lo Stato ha diritti di esplorazione, di sfruttamento, di gestione
delle risorse (art. 56, Convenzione internazionale di Montego Bay del 1982);
>
la
piattaforma continentale
, comprensiva del fondo e il sottosuolo delle aree sot-
tomarine, su cui lo Stato costiero esercita diritti sovrani allo scopo di esplorarla e
sfruttarne le risorse naturali (art. 76, Convenzione di Montego Bay del 1982);
>
lo
spazio aereo
che sovrasta il territorio della Repubblica ed il relativo mare terri-
toriale, che è soggetto alla sovranità dello Stato fatta eccezione per lo spazio extra-
atmosferico (art. 3 cod. nav.);