

Capitolo 1
Dalle scuole speciali all’inserimento
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fondamentali dei suoi concittadini di pari età, il che comporta come primo e principale diritto
quello di fruire, nella maggiore misura possibile, di un’esistenza dignitosa altrettanto ricca e
normale.
• Il portatore di handicap ha gli stessi
diritti civili e politici
degli altri esseri umani; l’art. 7 della
Dichiarazione dei Diritti del Disabilitato Mentale si applica a qualunque limitazione o soppres-
sione di tali diritti di cui fosse oggetto il portatore di handicap mentale.
• Il portatore di handicap ha
diritto alle misure destinate a consentirgli la più ampia autonomia
possibile
.
• Il portatore di handicap ha
diritto a trattamenti medici, psicologici e funzionali
, ivi compresi
gli apparecchi di protesi e di ortesi; al riadattamento medico e sociale; all’istruzione, alla forma-
zione, al riadattamento professionale, agli aiuti, ai consigli e agli altri servizi intesi a garantire
la valorizzazione ottimale delle sue capacità e attitudini e ad accelerare il processo della sua
integrazione o reintegrazione sociale.
• Il portatore di handicap ha
diritto alla sicurezza economica e sociale
e a un livello di vita de-
cente. Egli ha diritto, a seconda delle sue possibilità, a ottenere e a conservare l’impiego o a
esercitare un’occupazione utile, produttiva e remunerata e a far parte di organizzazioni sinda-
cali.
• Il portatore di handicap ha diritto che i suoi bisogni particolari siano presi in considerazione a
tutti gli stadi della
pianificazione economica e sociale
.
• Il portatore di handicap ha il
diritto di vivere in seno alla propria famiglia
o ad un focolare
alternativo e di partecipare a tutte le attività sociali e creative o ricreative. Nessun portatore di
handicap può essere obbligato in materia di residenza, a un trattamento differenziato che non
sia richiesto dal suo stato o dal miglioramento che possa essere apportato ad esso. Qualora il
soggiorno del portatore di handicap in un istituto specializzato risulti indispensabile, l’ambiente
e le condizioni di vita debbono rispecchiare il più possibile quelli della vita normale delle perso-
ne della sua età.
• Il portatore di handicap
deve essere protetto contro ogni sfruttamento, ogni normativa o
trattamento discriminatorio, abusivo o degradante
.
• Il portatore di handicap deve poter beneficiare di un’
assistenza legale qualificata
, allorché tale
assistenza si riveli indispensabile alla protezione della sua persona, e dei suoi beni. Qualora
risulti oggetto di procedimenti giudiziari, egli deve beneficiare di una procedura che tenga pie-
namente conto della sua condizione fisica o mentale.
• Le
associazioni di categoria
possono essere utilmente consultate su tutte le questioni relative
ai diritti dei portatori di handicap.
• Il portatore di handicap, la sua famiglia e la sua comunità, debbono essere pienamente informa-
ti, con ogni mezzo appropriato, dei diritti contenuti nella presente dichiarazione.
1.3
Il Documento Falcucci
Verso la metà degli anni ’70, il Ministro della Pubblica Istruzione affida a una
commissione di studio presieduta dalla senatrice
Franca Falcucci
il compito
di fare il punto sui «
problemi degli alunni handicappati
» in Italia e di formulare
gli opportuni suggerimenti per il loro recupero scolastico e sociale. Nel 1975 la
commissione pubblica il resoconto dei propri lavori – il cd. «
Documento Fal-
cucci
» – tracciando gli elementi fondamentali della filosofia dell’integrazione e
i suoi principi. Eccone i
punti salienti
.
Il Documento propone un nuovo modo di concepire e di attuare la scuola che,
«
proprio perché deve rapportare l’azione educativa alle potenzialità di ogni allievo,