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8) A.

L’art. 7 della L. 65/1986, stabilisce che nei Comuni, nei quali il servizio di polizia

municipale sia espletato da almeno sette addetti, può essere istituito il Corpo di polizia mu-

nicipale. L’istituzione del Corpo di polizia locale dà vita ad una entità organizzativa unitaria

e autonoma da altre strutture organizzative del Comune, costituita da personale che riveste

particolari qualifiche riconosciute dalla legge, a vari livelli, per l’esercizio delle funzioni di

polizia amministrativa, giudiziaria, di sicurezza.

9) B.

Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica si-

curezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, L.

65/1986 per il riconoscimento e l’attribuzione iniziale della qualifica in parola.

10) C.

La polizia amministrativa locale, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzio-

ne (legge costituzionale n. 3/2001), rientra tra le materie di competenza residuale delle Re-

gioni. Il secondo comma, lett.

h

) dell’art. 117 della Costituzione riserva, oggi, alla competen-

za legislativa esclusiva dello Stato la materia “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione

della polizia amministrativa locale”. Scompare, invece, in Costituzione ogni riferimento alla

polizia locale urbana e rurale. La lettera

h

) del secondo comma dell’art. 117 ha riprodotto

pressoché integralmente l’art. 1, comma 3, lett.

l

), L. 59/1997, inducendo la Corte costituzio-

nale, in ragione della connessione testuale con “ordine pubblico” e dell’esclusione esplicita

della “polizia amministrativa locale”, nonché in base ai lavori preparatori, ad un’interpreta-

zione restrittiva della nozione di “sicurezza pubblica”.

11) A.

Ai sensi dell’art. 4, punto 4, lett.

b

), L. 65/1986 le operazioni esterne di polizia, d’ini-

ziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità do-

vuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza.

12) A.

L’art. 1, co. 2, L. 65/1986 stabilisce che i Comuni possono gestire il servizio di polizia

municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato. L’art. 33 D.Lgs. 267/2000,

inoltre, stabilisce l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni. L’associa-

zione di Comuni è uno strumento d’integrazione, finalizzato alla gestione associata di una

molteplicità di funzioni e servizi: in pratica uno strumento dotato di stabilità come l’unione,

ma con un minore numero di vincoli.

L’associazione nasce deputata a sede ideale per il coordinamento delle funzioni e per la defi-

nizione delle politiche di area vasta, con caratteristiche più flessibili rispetto all’unione, al

fine di evitare inutili appesantimenti burocratici e salvaguardare al massimo le peculiarità

delle singole realtà territoriali.

13) B.

L’art. 9 della L. 65/1986 ha sancito in maniera chiara ed inequivoca che il comandan-

te del Corpo è il massimo superiore gerarchico e risponde esclusivamente e direttamente

verso il Sindaco e, nei limiti della delega ricevuta dal Sindaco, verso l’assessore, dell’adde-

stramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.