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1) B.

Per la disciplina del servizio di polizia municipale tutti i Comuni, singoli o associati,

adottano obbligatoriamente un regolamento che deve, in particolare, contenere le disposizio-

ni previste dall’art. 4 L. 65/1986.

2)

A.

Sempre con regolamento gli enti definiscono l’ordinamento del personale articolato ai

sensi dell’art. 7, comma 3, L. 65/1986 in:

- responsabile del Corpo (dirigente o funzionario), il quale risponde verso il Sindaco dell’ad-

destramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo

(art. 9, comma l, L. 65/1986);

- addetti al coordinamento e al controllo (funzionari), che possono ricoprire la direzione di

singoli uffici od unità operative articolate;

- operatori (istruttori), che sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerar-

chici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giu-

ridico e delle leggi.

3)

A.

La funzione di cui trattasi è prevista all’art. 5, comma 2, della L. 65/1986, la quale

enuncia che le funzioni di pubblica sicurezza possono essere svolte dagli agenti della polizia

locale solo dietro specifica attribuzione di tale qualifica da parte del Prefetto, previa comuni-

cazione del Sindaco.

4) B.

Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’Interno, salve le attribuzioni

dei Comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’Interno compete, altresì, il

coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati ai sensi dell’art. 11, com-

ma 3, del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992).

5) B.

Gli appartenenti al Corpo di polizia municipale, in quanto organi di polizia locale, sono

investiti di una serie di attribuzioni e di compiti istituzionali di notevole estensione e di fon-

damentale importanza per la collettività locale. In proposito, l’art. 5 della L. 65/1986 stabili-

sce che chi svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appar-

tenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, svolge funzioni di polizia stradale, funzioni

ausiliarie di pubblica sicurezza, funzioni di polizia giudiziaria.

6) D.

Sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e

secondo le rispettive attribuzioni e competenze, le persone alle quali le leggi e i regolamenti

attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55 c.p.p., tra i quali vi sono gli appartenenti ai

Corpi di polizia locale, che esercitano funzioni di polizia giudiziaria in qualità di agente o di

ufficiale a seconda della qualifica rivestita nel Corpo (operatori o addetti al coordinamento e

controllo).

7) D.

I servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui

all’articolo 12, commi 1 e 2, del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992), in relazione agli or-

dinamenti e ai regolamenti interni delle stesse su tutte le strade ricadenti nella competenza