

1) B.
Per la disciplina del servizio di polizia municipale tutti i Comuni, singoli o associati,
adottano obbligatoriamente un regolamento che deve, in particolare, contenere le disposizio-
ni previste dall’art. 4 L. 65/1986.
2)
A.
Sempre con regolamento gli enti definiscono l’ordinamento del personale articolato ai
sensi dell’art. 7, comma 3, L. 65/1986 in:
- responsabile del Corpo (dirigente o funzionario), il quale risponde verso il Sindaco dell’ad-
destramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo
(art. 9, comma l, L. 65/1986);
- addetti al coordinamento e al controllo (funzionari), che possono ricoprire la direzione di
singoli uffici od unità operative articolate;
- operatori (istruttori), che sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerar-
chici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giu-
ridico e delle leggi.
3)
A.
La funzione di cui trattasi è prevista all’art. 5, comma 2, della L. 65/1986, la quale
enuncia che le funzioni di pubblica sicurezza possono essere svolte dagli agenti della polizia
locale solo dietro specifica attribuzione di tale qualifica da parte del Prefetto, previa comuni-
cazione del Sindaco.
4) B.
Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’Interno, salve le attribuzioni
dei Comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’Interno compete, altresì, il
coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati ai sensi dell’art. 11, com-
ma 3, del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992).
5) B.
Gli appartenenti al Corpo di polizia municipale, in quanto organi di polizia locale, sono
investiti di una serie di attribuzioni e di compiti istituzionali di notevole estensione e di fon-
damentale importanza per la collettività locale. In proposito, l’art. 5 della L. 65/1986 stabili-
sce che chi svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appar-
tenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, svolge funzioni di polizia stradale, funzioni
ausiliarie di pubblica sicurezza, funzioni di polizia giudiziaria.
6) D.
Sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e
secondo le rispettive attribuzioni e competenze, le persone alle quali le leggi e i regolamenti
attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55 c.p.p., tra i quali vi sono gli appartenenti ai
Corpi di polizia locale, che esercitano funzioni di polizia giudiziaria in qualità di agente o di
ufficiale a seconda della qualifica rivestita nel Corpo (operatori o addetti al coordinamento e
controllo).
7) D.
I servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui
all’articolo 12, commi 1 e 2, del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992), in relazione agli or-
dinamenti e ai regolamenti interni delle stesse su tutte le strade ricadenti nella competenza