

Capitolo 1
Il Finanziere della Guardia di Finanza
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Post-formazione
La formazione costituisce un investimento irrinunciabile per la professionalità del personale
delle organizzazioni complesse, qual è la Guardia di Finanza. Essa è imprescindibile, tanto
nella fase dell’istruzione iniziale presso gli Istituti di base quanto nel successivo, costante ag-
giornamento lungo tutta la vita lavorativa di ogni militare (cd.
lifelong learning
).
Quest’ultima fase viene indicata con il termine post-formazione e mira a conferire a tutto il
personale gli strumenti di mantenimento, adeguamento e crescita delle conoscenze rispetto al
continuo evolversi del quadro normativo, regolamentare e strutturale dello scenario di riferi-
mento del Corpo.
Promozione ad Allievo Finanziere
Gli ammessi al corso perAllievo Finanziere sono promossi Finanzieri dopo sei mesi dalla data
di arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione esaminatrice, con determina-
zione del Comandante Generale o dell’autorità da esso delegata. I militari in servizio e in con-
gedo delle Forze Armate e quelli in congedo della Guardia di Finanza nonché il personale ap-
partenente alle Forze di Polizia a ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e le
qualifiche all’atto della ammissione al corso.
1.2.1 P
rogressioni di
carriera
L’avanzamento del personale appartenente al ruolo «Appuntati e Finanzieri» si effettua se-
condo le disposizioni contenute nella seguente tabella «
B
» allegata al decreto legislativo n. 67
del 2001 (che ha sostituito le tabelle dettate dal cd.
decreto inquadramento
, D.Lgs. n. 199 del
1995).
PROGRESSIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE APPARTENENTE
AL RUOLO “APPUNTATI E FINANZIERI”
grado
requisiti
forme
d’avanzamento
da
a
Finanziere
Finanziere
scelto
5 anni di anzianità
di servizio nella
Guardia di Finanza
ad anzianità
Finanziere scelto
Appuntato
5 anni di permanenza
nel grado
ad anzianità
Appuntato
Appuntato scelto
5 anni di permanenza
nel grado
ad anzianità
Appuntato scelto
Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento
del periodo minimo di anzianità di servizio o di permanenza nel grado, data in cui ha inizio
la procedura di valutazione, previo giudizio sull’idoneità o non idoneità all’avanzamento
espresso dalla commissione competente (di cui all’art. 31, legge n. 212 del 1983), formulato
con riferimento al possesso dei seguenti requisiti:
a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito;
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere
degnamente le funzioni del grado superiore.