

Capitolo 1
Il Carabiniere dell’Arma
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A partire dal secondo dopoguerra, l’Arma dei Carabinieri ha dato prova di grande coraggio,
spiccando nella lotta al terrorismo durante gli anni di piombo, nella lotta alla criminalità or-
ganizzata e nel soccorso alle popolazioni civili vittime di catastrofi naturali. Si è poi distinta
in diverse missioni all’estero, come in Libano, Somalia, Bosnia, Kosovo, Cambogia, Mozam-
bico, Afghanistan e Iraq.
1.2 L’Arma dei Carabinieri
La nuova e attuale organizzazione operativa e funzionale dell’Arma dei Carabinieri è stata de-
lineata, sostanzialmente, da due
Decreti Legislativi
scaturiti dall’attuazione dei principi e dei
criteri fissati dall’art.1 della
legge n. 78 del 31 marzo 2000
, recante “Delega al Governo per
il riordino dell’Arma dei Carabinieri” e precisamente:
il
n. 297
“Norme in materia di riordi-
no dell’Arma dei Carabinieri” e
il
n. 298
“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell’avanzamento degli Ufficiali dei Carabinieri”, entrambi del 5 ottobre 2001. Infine, ulte-
riore riordino è stato apportato con il Decreto Legislativo n. 177 del 9 agosto 2016, con cui è
stato sancito l’assorbimento del Corpo Forestale nell’Arma dei Carabinieri, e con il Decreto
Legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di Polizia.
In pratica, si è trattato di una revisione che da un lato ha visto convalidare e aggiornare i mu-
tamenti normativi avvenuti negli ultimi decenni in conseguenza della rapida evoluzione del-
la nostra società e dall’altro ha definito un quadro organizzativo dell’Arma meglio aderente
ai cambiamenti già intervenuti sia nelle Forze Armate sia nelle stesse Forze di Polizia, in se-
guito a diverse normative: leggi n. 382 dell’11 luglio 1978 (“Norme di principio sulla disci-
plina militare”), n. 121 del 1° aprile 1981 (“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza”) e n. 25 del 18 febbraio 1997 (“Vertici militari”).
L’attuale quadro legislativo ha attribuito definitivamente un ruolo che storicamente l’Arma
dei Carabinieri ha sempre svolto, collocandola ordinativamente, con il rango di
Forza Arma-
ta
, alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa e puntualizzandone for-
malmente i compiti militari.
Infatti, fin dalla sua costituzione, risalente alle Regie Patenti del
13 luglio 1814
, le Istituzio-
ni attribuirono all’allora “Corpo dei Carabinieri Reali” la
duplice funzione
di
difesa dello Sta-
to
e di
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
.
Già dalle origini, erano considerati primo Corpo dell’Armata di terra e nel tempo hanno man-
tenuto questo privilegio, anche nell’ambito dell’Esercito del Regno d’Italia e nel 1922 furo-
no definiti
“Forza Armata in servizio permanente di pubblica sicurezza”
, anticipando la for-
mulazione della L. 121/1981.
1.3 Compiti istituzionali dell’Arma
In ragione della sua peculiare connotazione di
Forza militare di polizia a competenza ge-
nerale
, all’Arma dei Carabinieri sono affidati i seguenti compiti:
a)
militari
:
•
concorso alla
difesa della Patria
e alla
salvaguardia
delle libere istituzioni e del bene
della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;