

www.
edises
.it
4
Libro I
Diritto tributario
Le
entrate pubbliche
si distinguono
in:
>
entrate pubbliche di
diritto privato
: sono acquisite in forza di rapporti contrattuali
di natura privatistica (entrate derivanti dalla vendita o dall’af tto di beni pubblici,
entrate derivanti da attività economiche svolte da imprese pubbliche ecc.);
>
entrate pubbliche di
diritto pubblico
: sono acquisite coattivamente in base alla legge
(tributi, sanzioni pecunarie, i contributi previdenziali e assistenziali ecc.).
1.3
La classificazione dei tributi
Nell’ambito dei tributi è possibile distinguere, in relazione al loro diverso presuppo-
sto, le
imposte
, le
tasse
,
i
contributi
ed i
monopoli fiscali
.
1.3.1
Imposta
L’
imposta
è una prestazione pecuniaria coattiva il cui presupposto è costituito da
una
situazione di fatto
, che il legislatore ritiene indicativa di capacità contributiva,
realizzata dal soggetto passivo, dalla quale si genera
ex lege
l’obbligazione tributaria.
Non sussiste, quindi, alcuna connessione tra l’imposta ed una speci ca attività o
servizio dell’ente pubblico destinatario del prelievo (Tesauro).
L’imposta rappresenta la tipologia di tributo più rilevante del sistema tributario. La
nalità è quella di ripartire, tra tutti i membri della collettività, la spesa pubblica
(Amatucci, Ferlazzo Natoli), ossia il costo dei servizi pubblici generali e indivisibili
(Santamaria).
La principale imposta del nostro sistema tributario è l’imposta sul reddito delle persone
siche (IRPEF), il cui presupposto è dato dal possesso di redditi, in denaro o in natura,
rientranti nelle categorie espressamente individuate dal legislatore.
1.3.2
Tassa
La
tassa
è una prestazione pecuniaria obbligatoria il cui presupposto è costituito
dalla
fruizione di un servizio pubblico
, di natura amministrativa o giurisdizionale,
richiesto dal soggetto passivo (si pensi, ad esempio, alla tassa dovuta per la frequenza
universitaria). La tassa è, quindi, un tributo nel quale vi è un nesso di correlatività
o paracommutatività (Falsitta) tra l’entrata pubblica e l’erogazione di uno speci -
co servizio pubblico, senza che ciò comporti il sorgere, tuttavia, di un rapporto di
sinallagmaticità (Cass. 17-10-2006, n. 22245 e Cass. 7-12-2007, n. 25551). La tassa,
dunque, è un’entrata che il legislatore richiede coattivamente al soggetto fruitore di
una determinata attività svolta da un ente pubblico. Essa ha la funzione di ripartire
il costo di determinati servizi pubblici, divisibili tra i consociati che ne bene ciano
(Santamaria).
1.3.3
Contributi
I
contributi
(o
tributi speciali
)
sono prestazioni pecuniarie coattive il cui presup-
posto è costituito dall’arricchimento o dal vantaggio che un soggetto trae dalla re-
alizzazione di un’opera pubblica, destinata indistintamente alla collettività di cui il