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Capitolo 1
Il diritto tributario
1.1
L’oggetto del diritto tributario
Il diritto nanziario, partizione del diritto amministrativo, ha per oggetto il comples-
so di norme che disciplina l’attività nanziaria posta in essere dallo Stato e dagli enti
pubblici al ne di acquisire, gestire ed erogare le risorse economiche, indispensabili
per espletare le proprie funzioni e per realizzare gli obiettivi istituzionali.
Nell’ambito del diritto nanziario si distinguono le due seguenti discipline:
>
il
diritto tributario
, de nibile come la scienza giuridica che ha per oggetto lo studio
dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano l’istituzione e l’attuazione dei
tributi (Santamaria), ossia la cd.
potestà normativa d’imposizione
(Ferlazzo Natoli), il
cui esercizio consente allo Stato ed agli enti pubblici di reperire
autoritativamente
le entrate necessarie per il loro funzionamento (
entrate tributarie
o
tributi
);
>
la
contabilità di Stato
, il cui oggetto è costituito dalle norme che regolano la gestio-
ne del patrimonio e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici.
Da sempre controverso è il tema della cd.
autonomia
scienti ca del diritto tributario ri-
spetto agli altri rami del diritto (costituzionale, amministrativo, privato, penale ecc.). La
tesi autonomistica è quella prevalente, soprattutto con riferimento al diritto tributario
sostanziale (Falsitta), ossia al complesso di norme impositive che regolano la prestazione
(presupposto, soggetti e misura del tributo). Meno marcata, invece, è l’autonomia del com-
plesso di norme tributarie procedurali (Tesauro) che disciplinano l’attuazione dei tributi
(accertamento, riscossione, dichiarazioni ecc.).
1.2
La definizione di tributo
Nel nostro sistema giuridico non esiste un’esplicita de nizione normativa di tributo;
esso rappresenta la principale tipologia di entrata pubblica di diritto pubblico, rientran-
te nella più ampia categoria delle
prestazioni patrimoniali imposte
(Amatucci), caratte-
rizzate dall’irrilevanza della volontà dei soggetti tenuti alla loro effettuazione (Tinelli).
Il
tributo
– che origina sempre un’obbligazione – è de nito in dottrina come un’
en-
trata
acquisita dallo Stato e dagli enti pubblici
coattivamente
(
iure imperii
) in relazio-
ne ad un determinato
fatto economico
, con la quale si attua il
concorso di tutti
al
nanziamento della
spesa pubblica
, come sancito dall’art. 53 Cost. (Tesauro).
Si tratta, in altri termini, di un prelievo di ricchezza imposto autoritativamente, in forza di
una norma di legge, indipendentemente dalla volontà del soggetto passivo obbligato a tale
prestazione pecuniaria (Santamaria). Ai ni dell’individuazione della natura tributaria
di un’entrata pubblica è determinante, quindi, l’esistenza di un nesso sinallagmatico tra
il prelievo effettuato e l’attività pubblica svolta, in via esclusiva, dall’ente bene ciario del
prelievo (Tinelli).