

IL CARABINIERE DELL’ARMA 7
– cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
– non aver superato, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di
arruolamento, il ventiseiesimo anno di età. Il limite di età è elevato a ventotto anni per i
giovani che hanno già prestato servizio militare;
– idoneità psico-attitudinale al servizio nell’Arma dei Carabinieri, accertata dal Centro Na-
zionale Selezione e Reclutamento Carabinieri il cui giudizio è definitivo;
– titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;
– idoneità psicofisica prevista dal decreto del Ministro della Difesa emanato ai sensi dell’art.1,
comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
– rientrare nei valori limite dei parametri fisici stabiliti dal D.P.R. n. 207/2015;
– non essere stati espulsi dalle Forze armate, da Corpi militarmente organizzati o destituiti
dai pubblici uffici;
– non essere stati condannati per delitto non colposo;
– non essere imputati per delitti non colposi né essere sottoposti a misure di prevenzione;
– non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione
dello stato di Carabiniere.
Gli aspiranti all’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri debbono essere in possesso dei re-
quisiti morali richiesti dall’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previ-
sti dall’art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni rac-
colte.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata, esclusivamente
on-line, seguendo la procedura indicata nel sito
www.carabinieri.it- area concorsi, entro il
termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale – 4
a
Serie Speciale, seguendo le istruzioni per la compila-
zione che sono fornite dal sistema automatizzato.
1.5 La formazione degli allievi carabinieri
Gli arruolati volontari come carabinieri effettivi sono ammessi al corso per allievo carabinie-
re. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina di ca-
rabiniere allievo, previo superamento di esami, ed è immesso in ruolo al grado di
carabinie-
re
al termine del corso secondo l’ordine della graduatoria finale.
I militari in servizio e in congedo delle Forze Armate e quelli in congedo dell’Arma dei Ca-
rabinieri, nonché il personale appartenente alle altre Forze di Polizia, perdono il grado e la
qualifica rivestiti all’atto dell’ammissione al corso.
Alla formazione militare e tecnico-professionale del personale del ruolo Appuntati e Carabi-
nieri provvede la
Legione Allievi Carabinieri
, con sede in Roma, mediante le dipendenti Scuo-
le Allievi di Roma, Torino, Fossano, Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Iglesias.
I corsi formativi per Carabinieri hanno una durata di 12 mesi e privilegiano il momento pra-
tico sugli aspetti teorici e comprendono attività formative di carattere militare e istruzioni tec-
nico-professionali, indispensabili per lo svolgimento efficace dei compiti e delle specifiche
funzioni del personale del ruolo.
Per quanto riguarda l’
addestramento specialistico
, numerosi sono i Centri di formazione,
fra i quali:
– il
Centro Addestramento della 2
a
Brigata Mobile
di Livorno, che si occupa dei corsi (4
settimane) per certificare il personale dell’Arma da impiegare all’estero in missioni di bre-