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IL CARABINIERE DELL’ARMA 7

– cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

– non aver superato, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di

arruolamento, il ventiseiesimo anno di età. Il limite di età è elevato a ventotto anni per i

giovani che hanno già prestato servizio militare;

– idoneità psico-attitudinale al servizio nell’Arma dei Carabinieri, accertata dal Centro Na-

zionale Selezione e Reclutamento Carabinieri il cui giudizio è definitivo;

– titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;

– idoneità psicofisica prevista dal decreto del Ministro della Difesa emanato ai sensi dell’art.1,

comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

– rientrare nei valori limite dei parametri fisici stabiliti dal D.P.R. n. 207/2015;

– non essere stati espulsi dalle Forze armate, da Corpi militarmente organizzati o destituiti

dai pubblici uffici;

– non essere stati condannati per delitto non colposo;

– non essere imputati per delitti non colposi né essere sottoposti a misure di prevenzione;

– non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione

dello stato di Carabiniere.

Gli aspiranti all’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri debbono essere in possesso dei re-

quisiti morali richiesti dall’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previ-

sti dall’art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni rac-

colte.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata, esclusivamente

on-line, seguendo la procedura indicata nel sito

www.carabinieri.it

- area concorsi, entro il

termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione

del bando nella Gazzetta Ufficiale – 4

a

Serie Speciale, seguendo le istruzioni per la compila-

zione che sono fornite dal sistema automatizzato.

1.5 La formazione degli allievi carabinieri

Gli arruolati volontari come carabinieri effettivi sono ammessi al corso per allievo carabinie-

re. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina di ca-

rabiniere allievo, previo superamento di esami, ed è immesso in ruolo al grado di

carabinie-

re

al termine del corso secondo l’ordine della graduatoria finale.

I militari in servizio e in congedo delle Forze Armate e quelli in congedo dell’Arma dei Ca-

rabinieri, nonché il personale appartenente alle altre Forze di Polizia, perdono il grado e la

qualifica rivestiti all’atto dell’ammissione al corso.

Alla formazione militare e tecnico-professionale del personale del ruolo Appuntati e Carabi-

nieri provvede la

Legione Allievi Carabinieri

, con sede in Roma, mediante le dipendenti Scuo-

le Allievi di Roma, Torino, Fossano, Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Iglesias.

I corsi formativi per Carabinieri hanno una durata di 12 mesi e privilegiano il momento pra-

tico sugli aspetti teorici e comprendono attività formative di carattere militare e istruzioni tec-

nico-professionali, indispensabili per lo svolgimento efficace dei compiti e delle specifiche

funzioni del personale del ruolo.

Per quanto riguarda l’

addestramento specialistico

, numerosi sono i Centri di formazione,

fra i quali:

– il

Centro Addestramento della 2

a

Brigata Mobile

di Livorno, che si occupa dei corsi (4

settimane) per certificare il personale dell’Arma da impiegare all’estero in missioni di bre-