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Capitolo 1

L’evoluzione storica della scuola italiana

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il giorno 17 marzo, data della proclamazione dell’Unità d’Italia, fosse celebrato qua-

le “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera”.

L’ultimo atto del Ministero fu l’emanazione del “

Regolamento sul sistema nazionale di va-

lutazione in materia di istruzione e formazione

” (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80), finalizzato

alla riforma del sistema nazionale di valutazione e dell’Invalsi (par. 11.16.2).

1.8

La riforma della “buona scuola”

A seguito della crisi del governo Monti, il Paese fu chiamato alle urne con le elezioni

politiche del febbraio 2013.

Dopo la breve parentesi del “governo delle larghe intese”, presieduto da Enrico Letta

(con Maria Chiara Carrozza al MIUR), il 22 febbraio ottenne la fiducia un nuovo go-

verno guidato da Matteo Renzi: all’istruzione fu assegnata Stefania Giannini.

Il 3 settembre 2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero pubbli-

carono congiuntamente un documento in dodici punti intitolato “

La buona scuola

– Facciamo crescere il Paese

”. Esso conteneva le linee guida per una serie di riforme da

realizzare nei successivi tre anni: su tali proposte fu aperta una consultazione nazio-

nale, conclusasi il 15 novembre.

L’iter di elaborazione del progetto di riforma subì una brusca accelerazione a seguito

della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (sez. III, sentenza del

26 novembre 2014, n. C-22/13), che dichiarava contraria al diritto dell’Unione la

normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato in quanto non era giu-

stificato il rinnovo illimitato di tali contratti per soddisfare le esigenze permanenti e

durevoli delle scuole statali.

Il Governo dovette, quindi, muoversi per stabilizzare i precari inseriti nelle gradua-

torie ad esaurimento (GAE).

Sotto un profilo politico più generale, l’operazione, da un lato, si inseriva nella linea

del rilancio della stagnante economia di mercato: assicurare il contratto di lavoro a

tempo indeterminato a 100 mila pubblici impiegati avrebbe dato un’ulteriore spinta

alla ripresa del lavoro e dei consumi, dopo i provvedimenti degli 80 euro e del

Jobs Act

.

Dall’altro, era da escludersi (nonostante suggerimenti in senso contrario) una nuova ri-

forma ordinamentale, anche solo nella forma di una rivisitazione della durata dei cicli.

Da qui l’idea che l’interesse pubblico si sarebbe potuto realizzare nel complessivo

rilancio dell’organizzazione scolastica.

A fine febbraio fu approntata la bozza di un provvedimento legislativo, il d.d.l. n. 1934,

rubricato “

Disposizioni in materia di autonomia scolastica, offerta formativa, assunzioni e for-

mazione del personale, dirigenza scolastica, edilizia scolastica e semplificazione amministrativa

”.

Va evidenziato che, a fronte di una stesura iniziale che aveva dimostrato scarsa pro-

pensione all’integrazione nel preesistente quadro di funzionamento dell’autonomia

scolastica, la VII Commissione parlamentare della Camera e, successivamente, quella

del Senato compirono un importante lavoro di armonizzazione fra le competenze

degli organi collegiali e quelli dell’organo monocratico (il dirigente stesso).

Perno della legge n. 107/2015 è il “Piano triennale dell’offerta formativa”, che amplia

gli orizzonti e le funzioni del POF già previsto dal Regolamento dell’autonomia sco-

lastica (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275: v. Capitolo 11).