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L’UFFICIALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

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Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, recante il Codice dell’ordinamento

militare, il personale delle Forze Armate è stato suddiviso in quattro grandi categorie: gli

Uf-

ficiali

(che svolgono funzioni di responsabilità), i

Sottufficiali

, comprendenti i ruoli dei Ser-

genti e dei Marescialli (che svolgono funzioni ausiliarie rispetto agli Ufficiali, quali il coman-

do dei reparti di minore livello oppure compiti amministrativi o tecnici), i

Graduati

(catego-

ria che comprende i Volontari in Servizio Permanente) e i

Militari di truppa

(di cui fanno

parte i Volontari in Ferma Prefissata) gli Allievi Carabinieri, gli Allievi Finanzieri, gli allievi

delle scuole militari, gli allievi Marescialli in ferma, gli Allievi Ufficiali in ferma prefissata e

gli Allievi Ufficiali delle Accademie militari).

Possono far parte dello Stato Maggiore della Difesa e del Segretariato Generale della Difesa, e

dunque ricoprire incarichi particolarmente importanti, soltanto gli

Ufficiali del Ruolo Normale

,

categoria di ufficiali nella quale rientrano gli Ufficiali laureatisi inAccademia e i laureati arruo-

lati dal mondo civile tramite concorsi a nomina diretta. Gli Ufficiali del Ruolo Normale posso-

no ricoprire tutti i gradi in tutti i Corpi, mentre gli

Ufficiali del Ruolo Speciale

, reclutati tra i Sot-

tufficiali e gli Ufficiali in Ferma Prefissata che al termine della ferma richiedono l’arruolamen-

to in servizio permanente effettivo, hanno una progressione di carriera più limitata.

1.3 L’Arma dei Carabinieri

La nuova e attuale organizzazione operativa e funzionale dell’Arma dei Carabinieri è stata de-

lineata, sostanzialmente, da due

Decreti Legislativi

scaturiti dall’attuazione dei principi e dei

criteri fissati dall’art.1 della

legge n. 78 del 31 marzo 2000

, recante “Delega al Governo per

il riordino dell’Arma dei Carabinieri” e precisamente

: il n. 297

“Norme in materia di riordi-

no dell’Arma dei Carabinieri” e

il n. 298

“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e

dell’avanzamento degli Ufficiali dei Carabinieri”, entrambi del 5 ottobre 2001.

In pratica, si è trattato di una revisione che da un lato ha visto convalidare e aggiornare i mu-

tamenti normativi avvenuti negli ultimi decenni in conseguenza della rapida evoluzione del-

la nostra società e dall’altro ha definito un quadro organizzativo dell’Arma meglio aderente

ai cambiamenti già intervenuti sia nelle Forze Armate sia nelle stesse Forze di Polizia, in se-

guito a diverse normative: leggi n. 382 dell’11 luglio 1978 (“Norme di principio sulla disci-

plina militare”), n. 121 del 1° aprile 1981 (“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della

pubblica sicurezza”) e n. 25 del 18 febbraio 1997 (“Vertici militari”).

L’attuale quadro legislativo ha attribuito definitivamente un ruolo che storicamente l’Arma

dei Carabinieri ha sempre svolto, collocandola ordinativamente, con il rango di

Forza Arma-

ta

, alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa e puntualizzandone for-

malmente i compiti militari.

Infatti, fin dalla sua costituzione, risalente alle Regie Patenti del

13 luglio 1814

, le Istituzio-

ni attribuirono all’allora “Corpo dei Carabinieri Reali” la

duplice funzione

di

difesa dello Sta-

to

e di

tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

.

Già dalle origini, erano considerati primo Corpo dell’Armata di terra e nel tempo hanno man-

tenuto questo privilegio, anche nell’ambito dell’Esercito del Regno d’Italia e nel 1922 furo-

no definiti

“Forza Armata in servizio permanente di pubblica sicurezza”

, anticipando la for-

mulazione della L. 121/1981.