

L’UFFICIALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
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Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, recante il Codice dell’ordinamento
militare, il personale delle Forze Armate è stato suddiviso in quattro grandi categorie: gli
Uf-
ficiali
(che svolgono funzioni di responsabilità), i
Sottufficiali
, comprendenti i ruoli dei Ser-
genti e dei Marescialli (che svolgono funzioni ausiliarie rispetto agli Ufficiali, quali il coman-
do dei reparti di minore livello oppure compiti amministrativi o tecnici), i
Graduati
(catego-
ria che comprende i Volontari in Servizio Permanente) e i
Militari di truppa
(di cui fanno
parte i Volontari in Ferma Prefissata) gli Allievi Carabinieri, gli Allievi Finanzieri, gli allievi
delle scuole militari, gli allievi Marescialli in ferma, gli Allievi Ufficiali in ferma prefissata e
gli Allievi Ufficiali delle Accademie militari).
Possono far parte dello Stato Maggiore della Difesa e del Segretariato Generale della Difesa, e
dunque ricoprire incarichi particolarmente importanti, soltanto gli
Ufficiali del Ruolo Normale
,
categoria di ufficiali nella quale rientrano gli Ufficiali laureatisi inAccademia e i laureati arruo-
lati dal mondo civile tramite concorsi a nomina diretta. Gli Ufficiali del Ruolo Normale posso-
no ricoprire tutti i gradi in tutti i Corpi, mentre gli
Ufficiali del Ruolo Speciale
, reclutati tra i Sot-
tufficiali e gli Ufficiali in Ferma Prefissata che al termine della ferma richiedono l’arruolamen-
to in servizio permanente effettivo, hanno una progressione di carriera più limitata.
1.3 L’Arma dei Carabinieri
La nuova e attuale organizzazione operativa e funzionale dell’Arma dei Carabinieri è stata de-
lineata, sostanzialmente, da due
Decreti Legislativi
scaturiti dall’attuazione dei principi e dei
criteri fissati dall’art.1 della
legge n. 78 del 31 marzo 2000
, recante “Delega al Governo per
il riordino dell’Arma dei Carabinieri” e precisamente
: il n. 297
“Norme in materia di riordi-
no dell’Arma dei Carabinieri” e
il n. 298
“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell’avanzamento degli Ufficiali dei Carabinieri”, entrambi del 5 ottobre 2001.
In pratica, si è trattato di una revisione che da un lato ha visto convalidare e aggiornare i mu-
tamenti normativi avvenuti negli ultimi decenni in conseguenza della rapida evoluzione del-
la nostra società e dall’altro ha definito un quadro organizzativo dell’Arma meglio aderente
ai cambiamenti già intervenuti sia nelle Forze Armate sia nelle stesse Forze di Polizia, in se-
guito a diverse normative: leggi n. 382 dell’11 luglio 1978 (“Norme di principio sulla disci-
plina militare”), n. 121 del 1° aprile 1981 (“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza”) e n. 25 del 18 febbraio 1997 (“Vertici militari”).
L’attuale quadro legislativo ha attribuito definitivamente un ruolo che storicamente l’Arma
dei Carabinieri ha sempre svolto, collocandola ordinativamente, con il rango di
Forza Arma-
ta
, alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa e puntualizzandone for-
malmente i compiti militari.
Infatti, fin dalla sua costituzione, risalente alle Regie Patenti del
13 luglio 1814
, le Istituzio-
ni attribuirono all’allora “Corpo dei Carabinieri Reali” la
duplice funzione
di
difesa dello Sta-
to
e di
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
.
Già dalle origini, erano considerati primo Corpo dell’Armata di terra e nel tempo hanno man-
tenuto questo privilegio, anche nell’ambito dell’Esercito del Regno d’Italia e nel 1922 furo-
no definiti
“Forza Armata in servizio permanente di pubblica sicurezza”
, anticipando la for-
mulazione della L. 121/1981.