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Libro I
Diritto amministrativo
Il
limite principale
di questa attività è di
carattere funzionale
: è preclusa la conclu-
sione di negozi incompatibili con lo scopo pubblico speci co perseguito dall’Am-
ministrazione stipulante, che è tenuta a indirizzare e conformare la sua attività al
perseguimento dell’interesse pubblico af dato alle sue cure.
1.3.2
Atti e provvedimenti amministrativi
Gli atti che la Pubblica Amministrazione emana nell’espletamento dei propri com-
piti istituzionali, e precisamente nell’esercizio di una funzione amministrativa, sono
detti
atti amministrativi
.
L’atto amministrativo, quando è espressione dell’
autoritatività
dell’Amministrazione
ed è idoneo a incidere – modi candola (con effetti favorevoli o sfavorevoli) – sulla
situazione giuridica di soggetti estranei, è de nito
provvedimento amministrativo
.
La sua caratteristica essenziale è quella di essere un
atto unilaterale
, posto in essere
dalla Pubblica Amministrazione in virtù dei suoi poteri autoritativi, e dunque senza
che occorra il consenso dei soggetti cui è indirizzato (anzi è talvolta emanato contro
la volontà di questi soggetti): ciò signi ca che l’Amministrazione, quando pone in
essere un atto o più speci camente un provvedimento amministrativo, agisce sempre
come autorità, in modo che il provvedimento, qualunque sia il suo contenuto, costi-
tuisce in ogni caso un atto d’espletamento della potestà amministrativa e non un atto
d’autonomia privata.
Il provvedimento amministrativo, perciò, è quell’atto a rilevanza esterna, produttivo
di
effetti giuridici
, con il quale si conclude il
procedimento amministrativo
. Esso
si connota come atto di «
disposizione
» funzionale alla tutela dell’
interesse pubblico
che
la Pubblica Amministrazione deve necessariamente perseguire (cosidetta
doverosità
amministrativa
).
Il
principio di legalità
dell’azione amministrativa impone che ogni provvedimento
emanato nell’espletamento di una funzione amministrativa sia inquadrabile in una
delle tipologie previste dalla legge (
nominatività e tipicità
del provvedimento): la
legge precisa l’ambito d’operatività del provvedimento, ne indica la nalità, stabili-
sce in quali circostanze esso possa essere legittimamente adottato e a quale autorità
spetti di adottarlo.
Gli atti che non sono spontaneamente osservati dai soggetti cui si rivolgono possono
essere portati a esecuzione direttamente dall’Amministrazione. Si parla, al riguardo,
di
esecutorietà
del provvedimento amministrativo, che è cosa ben diversa dall’ef ca-
cia, ossia dall’effettiva attitudine a produrre effetti giuridici.
1.3.3
Gli atti politici
Si de niscono «politici» gli atti di suprema direzione della cosa pubblica. Così de ni-
to, l’atto politico si contraddistingue per due elementi:
>
quello
soggettivo
, dovendo l’atto pervenire da un organo preposto all’indirizzo e
alla direzione al massimo livello di governo;
>
quello
oggettivo
, dovendo l’atto riguardare la costituzione, la salvaguardia e il fun-
zionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata
applicazione.