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10

Libro I

Diritto amministrativo

Il

limite principale

di questa attività è di

carattere funzionale

: è preclusa la conclu-

sione di negozi incompatibili con lo scopo pubblico speci co perseguito dall’Am-

ministrazione stipulante, che è tenuta a indirizzare e conformare la sua attività al

perseguimento dell’interesse pubblico af dato alle sue cure.

1.3.2

Atti e provvedimenti amministrativi

Gli atti che la Pubblica Amministrazione emana nell’espletamento dei propri com-

piti istituzionali, e precisamente nell’esercizio di una funzione amministrativa, sono

detti

atti amministrativi

.

L’atto amministrativo, quando è espressione dell’

autoritatività

dell’Amministrazione

ed è idoneo a incidere – modi candola (con effetti favorevoli o sfavorevoli) – sulla

situazione giuridica di soggetti estranei, è de nito

provvedimento amministrativo

.

La sua caratteristica essenziale è quella di essere un

atto unilaterale

, posto in essere

dalla Pubblica Amministrazione in virtù dei suoi poteri autoritativi, e dunque senza

che occorra il consenso dei soggetti cui è indirizzato (anzi è talvolta emanato contro

la volontà di questi soggetti): ciò signi ca che l’Amministrazione, quando pone in

essere un atto o più speci camente un provvedimento amministrativo, agisce sempre

come autorità, in modo che il provvedimento, qualunque sia il suo contenuto, costi-

tuisce in ogni caso un atto d’espletamento della potestà amministrativa e non un atto

d’autonomia privata.

Il provvedimento amministrativo, perciò, è quell’atto a rilevanza esterna, produttivo

di

effetti giuridici

, con il quale si conclude il

procedimento amministrativo

. Esso

si connota come atto di «

disposizione

» funzionale alla tutela dell’

interesse pubblico

che

la Pubblica Amministrazione deve necessariamente perseguire (cosidetta

doverosità

amministrativa

).

Il

principio di legalità

dell’azione amministrativa impone che ogni provvedimento

emanato nell’espletamento di una funzione amministrativa sia inquadrabile in una

delle tipologie previste dalla legge (

nominatività e tipicità

del provvedimento): la

legge precisa l’ambito d’operatività del provvedimento, ne indica la nalità, stabili-

sce in quali circostanze esso possa essere legittimamente adottato e a quale autorità

spetti di adottarlo.

Gli atti che non sono spontaneamente osservati dai soggetti cui si rivolgono possono

essere portati a esecuzione direttamente dall’Amministrazione. Si parla, al riguardo,

di

esecutorietà

del provvedimento amministrativo, che è cosa ben diversa dall’ef ca-

cia, ossia dall’effettiva attitudine a produrre effetti giuridici.

1.3.3

Gli atti politici

Si de niscono «politici» gli atti di suprema direzione della cosa pubblica. Così de ni-

to, l’atto politico si contraddistingue per due elementi:

>

quello

soggettivo

, dovendo l’atto pervenire da un organo preposto all’indirizzo e

alla direzione al massimo livello di governo;

>

quello

oggettivo

, dovendo l’atto riguardare la costituzione, la salvaguardia e il fun-

zionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata

applicazione.