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Parte Prima

Costituzione e ordinamento della Repubblica italiana

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l’inchiesta parlamentare: è disposta, a norma dell’art. 82 Cost., da commissioni

d’inchiesta istituite con legge.

1.2.2

 Delega al Governo della funzione legislativa

Il Decreto delegato, poi denominato Decreto legislativo

La Costituzione dispone che l’esercizio della funzione legislativa non può essere de-

legato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto

per tempo limitato e per oggetti definiti (art. 76).

Il procedimento prevede che il Parlamento approvi una legge ordinaria la quale de-

lega il Governo ad emanare i decreti attuativi.

Fino all’entrata in vigore della legge 23 agosto 1988, n. 400, “

Disciplina dell’attività di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri

” il decreto delegato pren-

deva la forma di Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.), che corrispondeva

al Regio Decreto (R.D.) dell’età monarchica; la legge n. 400, con l’art. 14, lo rideno-

minò Decreto legislativo (D.Lgs.).

Nell’ambito scolastico:

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la legge n. 477/1973 disegnò la riforma dello stato giuridico degli attori della scuo-

la e dettò le regole fondamentali per la partecipazione alla gestione della scuola:

da essa derivarono nel 1974 i

Decreti delegati

, emanati con D.P.R., che ancora oggi

regolamentano gli Organi collegiali e tanta parte degli ordinamenti scolastici;

>

>

la legge n. 53/2003 disegnò le linee essenziali della riforma del sistema dell’istru-

zione.

I Testi unici e i Codici

Un caso peculiare di delega legislativa è rappresentato dai c.d. Testi unici, con i quali

il Governo raccoglie in un unico

corpus

una pluralità di disposizioni preesistenti,

disperse in più atti legislativi.

Nell’ambito scolastico, il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 prende il nome (e la funzione) di

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni

ordine e grado

”: in esso sono confluiti i Decreti delegati del 1974, le norme che regolano l’i-

stituzione e il funzionamento dei vari ordini di scuola (in gran parte sostituite negli anni

successivi), le disposizioni attuative della legge n. 104/1992 “

Legge-quadro per l’assistenza,

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

” e così via.

Circa il vigente T.U. della scuola, datato 1994, va però rilevato che una parte conside-

revole delle norme ivi contenute è stata superata dall’ingente produzione legislativa

del ventennio successivo. Appariva, quindi, opportuna la delega al Governo, contenuta

nella legge n. 107/2015, per il “

riordino delle disposizioni normative in materia di sistema na-

zionale di istruzione e formazione attraverso (…) la redazione di un testo unico delle disposizioni

in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297, nonché nelle altre fonti normative

”. Il Governo non si è però avvalso di tale delega

nei termini previsti (18 mesi dall’entrata in vigore della L. n. 107/2015): un’occasione

persa per l’amministrazione. Altri Testi unici che hanno attinenza con la scuola sono:

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il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, “

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di

tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo

2000, n. 53

”;