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4

Libro I

Diritto costituzionale

>

>

la

sanzione

, che consiste in una misura punitiva a carico di chi trasgredisce la nor-

ma.

Talune norme, peraltro, sono

prive di sanzione

e per questa ragione sono definite «

im-

perfette

»: è il caso delle norme «

permissive

», la cui funzione è soltanto quella di autorizzare

determinati comportamenti, o delle norme «

definitorie

», che definiscono concetti o istituti

giuridici, senza alcuna prescrizione di carattere impositivo.

Dal punto di vista del

contenuto,

la norma giuridica presenta le seguenti caratteristi-

che:

>

>

la

positività

, in quanto è una regola di condotta che viene posta o riconosciuta dallo

Stato.

La giuridicità di una norma, quindi, non dipende dal suo contenuto, ma dal soggetto dal

quale proviene; una norma dello Stato può consentire o proibire di fumare nei locali pub-

blici, di esportare capitali all’estero, di detenere armi da fuoco e così via. Dalla positività

delle norme giuridiche discende il concetto di

diritto positivo

, che è l’insieme delle nor-

me giuridiche effettivamente vigenti in un dato momento storico in un determinato Stato;

>

>

la

relatività

, in quanto è una regola che varia nel tempo (potendo subire mutamenti

all’interno dello stesso Stato) e nello spazio (da Stato a Stato, per cui ciò che è con-

sentito in uno Stato può essere vietato in un altro e viceversa);

>

>

la

coattività

, in quanto deve essere rispettata obbligatoriamente e la sua osservanza

è imposta con la forza applicando, quando è necessario, una sanzione;

>

>

la

generalità

, perché non si rivolge a una o più persone determinate, ma a una plu-

ralità di destinatari indeterminati;

>

>

l’

astrattezza

, in quanto la norma ha come oggetto una serie di fatti ipotetici, che

potrebbero verificarsi, e non uno o più fatti concreti che si sono già verificati (ad

esempio, la norma che punisce il reato di furto, si riferisce in astratto a tutte le per-

sone e a tutti i comportamenti consistenti nel fatto di appropriarsi illegittimamente

del bene di un’altra persona);

>

>

la

bilateralità

, perché quando riconosce un diritto a favore di un soggetto impone

anche un dovere o un obbligo a carico di un’altra persona (ad esempio, al diritto

dello Stato di riscuotere le imposte corrisponde l’obbligo del contribuente di pa-

garle).

1.3

Le norme giuridiche derogabili e inderogabili

Sotto il profilo dell’

efficacia

,

le norme giuridiche si distinguono in:

>

>

norme derogabili

(o

dispositive

):

contengono regole di condotta che i destinatari

possono anche non osservare, disciplinando in modo diverso i rapporti giuridici

che li riguardano;

>

>

norme inderogabili

(o

imperative

):

impongono delle regole di condotta anche con-

tro la volontà dei destinatari, che non possono disciplinare diversamente i loro

rapporti giuridici.

È derogabile la norma che prevede l’obbligo di pagare gli interessi nel prestito di una

somma di denaro, in quanto le parti possono anche stipulare un prestito gratuito.