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Libro I
Diritto costituzionale
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>
la
sanzione
, che consiste in una misura punitiva a carico di chi trasgredisce la nor-
ma.
Talune norme, peraltro, sono
prive di sanzione
e per questa ragione sono definite «
im-
perfette
»: è il caso delle norme «
permissive
», la cui funzione è soltanto quella di autorizzare
determinati comportamenti, o delle norme «
definitorie
», che definiscono concetti o istituti
giuridici, senza alcuna prescrizione di carattere impositivo.
Dal punto di vista del
contenuto,
la norma giuridica presenta le seguenti caratteristi-
che:
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la
positività
, in quanto è una regola di condotta che viene posta o riconosciuta dallo
Stato.
La giuridicità di una norma, quindi, non dipende dal suo contenuto, ma dal soggetto dal
quale proviene; una norma dello Stato può consentire o proibire di fumare nei locali pub-
blici, di esportare capitali all’estero, di detenere armi da fuoco e così via. Dalla positività
delle norme giuridiche discende il concetto di
diritto positivo
, che è l’insieme delle nor-
me giuridiche effettivamente vigenti in un dato momento storico in un determinato Stato;
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la
relatività
, in quanto è una regola che varia nel tempo (potendo subire mutamenti
all’interno dello stesso Stato) e nello spazio (da Stato a Stato, per cui ciò che è con-
sentito in uno Stato può essere vietato in un altro e viceversa);
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la
coattività
, in quanto deve essere rispettata obbligatoriamente e la sua osservanza
è imposta con la forza applicando, quando è necessario, una sanzione;
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la
generalità
, perché non si rivolge a una o più persone determinate, ma a una plu-
ralità di destinatari indeterminati;
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l’
astrattezza
, in quanto la norma ha come oggetto una serie di fatti ipotetici, che
potrebbero verificarsi, e non uno o più fatti concreti che si sono già verificati (ad
esempio, la norma che punisce il reato di furto, si riferisce in astratto a tutte le per-
sone e a tutti i comportamenti consistenti nel fatto di appropriarsi illegittimamente
del bene di un’altra persona);
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la
bilateralità
, perché quando riconosce un diritto a favore di un soggetto impone
anche un dovere o un obbligo a carico di un’altra persona (ad esempio, al diritto
dello Stato di riscuotere le imposte corrisponde l’obbligo del contribuente di pa-
garle).
1.3
Le norme giuridiche derogabili e inderogabili
Sotto il profilo dell’
efficacia
,
le norme giuridiche si distinguono in:
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norme derogabili
(o
dispositive
):
contengono regole di condotta che i destinatari
possono anche non osservare, disciplinando in modo diverso i rapporti giuridici
che li riguardano;
>
>
norme inderogabili
(o
imperative
):
impongono delle regole di condotta anche con-
tro la volontà dei destinatari, che non possono disciplinare diversamente i loro
rapporti giuridici.
È derogabile la norma che prevede l’obbligo di pagare gli interessi nel prestito di una
somma di denaro, in quanto le parti possono anche stipulare un prestito gratuito.