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Parte Prima
Diventare Maresciallo dell’Esercito
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edises
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1.4 Il concorso e le prove di selezione
Il bando di arruolamento per Allievo Maresciallo viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª
serie speciale – di norma alla fine del mese di febbraio; dalla data di pubblicazione ed entro 30
giorni è possibile presentare domanda di partecipazione se ricorrono i requisiti appresso sinte-
tizzati, attraverso il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa.
1.4.1 R
equisiti di
partecipazione
L’arruolamento è aperto a tutti i cittadini italiani, uomini e donne, di età compresa fra i
17 e i 26
anni
, elevato fino al tetto massimo di 28 anni per chi abbia già prestato servizio militare (l’età
si intende non compiuta entro la fine del periodo di validità del bando).
Inoltre, i candidati devono:
– aver conseguito o essere in grado di conseguire, durante l’anno accademico di pubblicazio-
ne del bando, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale
o quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’ammissione ai corsi universitari
dall’articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni.
La partecipazione al concorso dei candidati che hanno conseguito o stanno per conseguire
all’estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell’equipollenza
del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
– godere dei diritti civili e politici;
– essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare in-
condizionato per l’impiego negli incarichi relativi al grado nonché nelle categorie e specialità
di assegnazione previste nel ruolo Marescialli delle Forze Armate. Tale idoneità sarà verifica-
ta nell’ambito degli accertamenti sanitario e attitudinale e delle prove di efficienza fisica;
– avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore
a contrarre l’arruolamento volontario nelle Forze Armate;
– non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Am-
ministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito
di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruo-
lamento nelle Forze Annate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psi-
co-fisica;
– non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della
pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovve-
ro non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
– non essere sottoposti a misure di prevenzione;
– aver tenuto condotta incensurabile;
– non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano
sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di si-
curezza dello Stato;
– aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, an-
che saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psi-
cotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verrà verificato nell’ambito dell’accertamen-
to dell’idoneità psico-fisica;
– avere i parametri fisici composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente
attiva rientranti nei valori limiti previsti dall’art. 587 del Decreto del Presidente della Repub-
blica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni.