

www.
edises
.it
INTRODUZIONE
ALLA MATERIA
Il diritto processuale civile si occupa dell’accertamento e della successiva attuazione
dei diritti vantati dai cittadini che si ritengano lesi da un comportamento illegittimo
altrui.
Un tempo l’esame in oggetto era denominato procedura civile, mentre oggi è più
correttamente indicato come diritto processuale civile, proprio per rimarcare l’im-
portanza che assume il processo non solo per l’attuazione dei diritti, ma anche per
la creazione dei diritti stessi. Molti diritti, infatti, pur esistendo anche fuori e prima
di un processo, di fatto senza esso sono come inesistenti. Si pensi allo sfratto di un
inquilino moroso: il diritto al rilascio dell’immobile esiste anche fuori del processo
anche se senza l’inizio di un procedimento civile lo sfratto non può essere eseguito.
E lo stesso potremmo dire per moltissimi altri diritti.
Funzione del processo civile è quella di accertare un diritto, condannare il soggetto
inadempiente a porre in essere tutte le azioni affinché quel diritto sia attuato e, infi-
ne, in caso di ulteriore inadempimento, costringere il debitore a subire l’esecuzione
forzata di quel diritto.
Lo studio del diritto processuale civile costituisce un momento didattico molto sti-
molante ed a volte avvincente, purché sia affrontato con la giusta concentrazione,
dedizione e costante attenzione all’evoluzione legislativa e giurisprudenziale. Poche
discipline, infatti, sono oggetto di incessanti e incisive modifiche normative, non
sempre di facile inquadramento anche per l’ormai consolidata “prassi” di intervenire
attraverso lo strumento della delegazione d’urgenza che spesso non consente una
necessaria “ponderazione” delle novità introdotte.
Non a caso le ultime riforme di particolare rilevanza, ampiamente esaminate nel vo-
lume, sono state approvate con tale tipologia di atto. Si fa riferimento, in particolare,
al D.L. 3-5-2016, n. 59, convertito dalla L. 30-6-2016, n. 119, nuovamente intervenuto
sulla disciplina del processo esecutivo dopo la novella già operata nel 2015, e al D.L.
31-8-2016, n. 168, convertito dalla L. 25-10-2016 n. 197, che ha introdotto rilevanti
modifiche in tema di definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione.
Non mancano, infine, cenni alla L. 8-3-2017, n. 24
in materia di responsabilità professio-
nale degli esercenti le professioni sanitarie
, che ha introdotto una specifica condizione di
procedibilità della domanda relativa a giudizi di responsabilità sanitaria.
Napoli, maggio 2017
Sergio Carlino