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INTRODUZIONE

ALLA MATERIA

Il diritto processuale civile si occupa dell’accertamento e della successiva attuazione

dei diritti vantati dai cittadini che si ritengano lesi da un comportamento illegittimo

altrui.

Un tempo l’esame in oggetto era denominato procedura civile, mentre oggi è più

correttamente indicato come diritto processuale civile, proprio per rimarcare l’im-

portanza che assume il processo non solo per l’attuazione dei diritti, ma anche per

la creazione dei diritti stessi. Molti diritti, infatti, pur esistendo anche fuori e prima

di un processo, di fatto senza esso sono come inesistenti. Si pensi allo sfratto di un

inquilino moroso: il diritto al rilascio dell’immobile esiste anche fuori del processo

anche se senza l’inizio di un procedimento civile lo sfratto non può essere eseguito.

E lo stesso potremmo dire per moltissimi altri diritti.

Funzione del processo civile è quella di accertare un diritto, condannare il soggetto

inadempiente a porre in essere tutte le azioni affinché quel diritto sia attuato e, infi-

ne, in caso di ulteriore inadempimento, costringere il debitore a subire l’esecuzione

forzata di quel diritto.

Lo studio del diritto processuale civile costituisce un momento didattico molto sti-

molante ed a volte avvincente, purché sia affrontato con la giusta concentrazione,

dedizione e costante attenzione all’evoluzione legislativa e giurisprudenziale. Poche

discipline, infatti, sono oggetto di incessanti e incisive modifiche normative, non

sempre di facile inquadramento anche per l’ormai consolidata “prassi” di intervenire

attraverso lo strumento della delegazione d’urgenza che spesso non consente una

necessaria “ponderazione” delle novità introdotte.

Non a caso le ultime riforme di particolare rilevanza, ampiamente esaminate nel vo-

lume, sono state approvate con tale tipologia di atto. Si fa riferimento, in particolare,

al D.L. 3-5-2016, n. 59, convertito dalla L. 30-6-2016, n. 119, nuovamente intervenuto

sulla disciplina del processo esecutivo dopo la novella già operata nel 2015, e al D.L.

31-8-2016, n. 168, convertito dalla L. 25-10-2016 n. 197, che ha introdotto rilevanti

modifiche in tema di definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione.

Non mancano, infine, cenni alla L. 8-3-2017, n. 24

in materia di responsabilità professio-

nale degli esercenti le professioni sanitarie

, che ha introdotto una specifica condizione di

procedibilità della domanda relativa a giudizi di responsabilità sanitaria.

Napoli, maggio 2017

Sergio Carlino